Statuto

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Art.1 – Denominazione e rappresentatività
1. E’ costituita una Associazione denominata “CIMO – Federazione Sardegna” o, con denominazione abbreviata “CIMO SARDEGNA”; l’Associazione rappresenta sindacalmente i medici chirurghi, i medici veterinari e gli odontoiatri, in servizio ed in quiescenza, qualunque sia la natura del rapporto ed il datore di lavoro, a vantaggio del quale svolgono attività professionale.
La Associazione aderisce alla associazione CIMO avente sede legale in Roma (per brevità denominata “CIMO nazionale”), si inquadra nella struttura organizzativa di detta associazione ed opera nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari della medesima, nonché di tutte le deliberazioni degli Organi Nazionali che la riguardano.

Art.2 – Sede
1. L’Associazione ha sede in Selargius, via Cavalcanti n. 20.

Art.3 – Scopi
1. La CIMO SARDEGNA è apartitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

a) promuovere ogni iniziativa e azione sindacale atte a valorizzare e tutelare la professionalità del medico ed il suo ruolo sociale;
b) promuovere e sostenere l’unità di tutti i medici, onde conferire maggiore forza sindacale all’intera categoria;
c) assumere tutte le opportune iniziative onde favorire il più corretto inserimento dei giovani medici nell’ambito della professione e dei servizi sanitari;
d) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni mediche nazionali ed internazionali;
e) mantenere opportuni collegamenti con la F.N.O.M.Ce.O., al fine di tutelare la professione e la deontologia medica;
f) fornire ai propri iscritti servizi di assistenza, formazione e tutela attraverso adeguati strumenti.

2. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, la CIMO SARDEGNA può sviluppare ogni più opportuna iniziativa ed, in particolare:

a) dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche a struttura societaria, autonomi rispetto ad essa;
b) partecipare ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l’adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.

Art.4 – Adesioni
1. Possono aderire personalmente a CIMO SARDEGNA, secondo la competenza territoriale del luogo di lavoro, tutti i medici, medici veterinari ed odontoiatri che ne facciano domanda e ne accettino le norme statutarie.
2. L’adesione è permanente, salvo personale disdetta scritta, ed ha valore su tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento ad altre strutture.
3. I medici iscritti collocati in aspettativa senza assegni mantengono l’adesione a CIMO SARDEGNA per tutto il periodo dell’aspettativa.

Art.5 – Struttura della Associazione
1. La CIMO SARDEGNA si articola in:

  • Sezioni Aziendali;
  • Sezioni ASSL
  • Sezioni provinciali;
  • Federazione Regionale;
  • Settori specifici;

2. Sono Organi periferici della CIMO SARDEGNA:

  • le Assemblee delle Sezioni di Azienda;
  • i Segretari delle Sezioni ASSL;
  • i Segretari delle Sezioni periferiche;
  • il Consiglio di Azienda;
  • i Segretari delle Sezioni di Azienda;
  • il Consiglio provinciale;
  • il Segretario provinciale;
  • il Coordinatore di Settore.

3. Sono Organi centrali della CIMO SARDEGNA:

  • il Segretario Regionale;
  • il Consiglio Regionale.

Art.6 – Eleggibilità, durata, incompatibilità e decadenza dalle cariche
1. Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello periferico come centrale, ha durata quadriennale.
2. Sono eleggibili alle cariche gli iscritti nella specifica Sezione o Settore in regola con il pagamento delle quote sindacali.
3. Gli iscritti che hanno cessato l’attività lavorativa mantengono la carica (eccetto quelle aziendali dalle quali decadono) fino alla scadenza naturale del mandato.
4. La carica di Segretario Regionale Amministrativo è incompatibile con quelle di Segretario Nazionale Amministrativo e di Revisore Nazionale dei Conti della CIMO nazionale alla quale la CIMO SARDEGNA aderirà.
5. Le cariche aziendali, provinciali, regionali e di settore decadono automaticamente con la decadenza rispettivamente: del Segretario Aziendale, Provinciale e Regionale, del Coordinatore di Settore.
6. Sono altresì cause di decadenza la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 del presente Statuto, nonché il mancato pagamento della quota associativa di cui all’art. 18.
7. Il rinnovo delle cariche deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza naturale, ferma la durata quadriennale della carica, e nei trenta giorni successivi in ipotesi di altra causa di decadenza, salvo quanto previsto dall’art. 12 comma 2.

Art.7 – Sezioni di Azienda
1. La Sezione di Azienda è costituita da tutti gli iscritti CIMO appartenenti alla stessa Azienda (azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera autonoma, istituto di ricovero e cura, altre istituzioni sanitarie pubbliche o private, accreditate o non). Essa è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.
2. L’organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate da specifico regolamento.

Art.7/bis – Sezioni di ASSL

 La Sezione di ASSL è costituita da tutti gli iscritti CIMO appartenenti alla stessa Azienda Socio Sanitaria. Essa è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti

Art.8 – Sezioni provinciali
1. La Sezione Provinciale è costituita dalle Sezioni di Azienda e ASSL appartenenti ad aziende aventi sede legale nel territorio della provincia.
2. Per gli Enti, diversi dalle Aziende Sanitarie, con articolazioni organizzative diffuse in più province vale il criterio dell’appartenenza territoriale di ciascun presidio.
3. La Sezione Provinciale è retta da un Segretario che, per ciò stesso, diventa componente del Consiglio Provinciale e che la rappresenta a tutti gli effetti.
4. Il Consiglio Provinciale è composto dal Segretario Provinciale, dal Vicesegretario Provinciale Vicario, dai Segretari e dai Consiglieri Aziendali, dagli eventuali Rappresentanti dei Settori Specifici e – senza diritto di voto – dai membri della Direzione Nazionale della CIMO nazionale, dai Consiglieri Regionali e Nazionali che svolgono attività lavorativa nella provincia.
5. Il L’organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate dallo specifico regolamento, che terrà conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.

Art.9 – Federazione regionale
1. La Federazione Regionale è costituita dalle Sezioni Provinciali comprese nel territorio della Regione Sardegna. La Federazione Regionale è retta dal Segretario Regionale che, per ciò stesso, diventa membro del Consiglio Regionale e che la rappresenta a tutti gli effetti.
2. Il Consiglio Regionale è il massimo Organo deliberante, di indirizzo e di verifica della attività sindacale regionale ed ha competenza su tutte le funzioni della Federazione Regionale; esso è costituito dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dai Segretari di Sezione di cui art. 7 e dagli altri Consiglieri Regionali eletti, nonché dai Segretari ASSL senza diritto di voto e dagli eventuali rappresentanti dei Settori Specifici di cui all’art. 10, nonché – senza diritto di voto – dai membri della Direzione Nazionale della CIMO nazionale, che svolgono attività lavorativa nella Regione e dai Consiglieri Nazionali eletti dalla Regione.
3. Il Segretario Regionale è responsabile esecutivo delle deliberazioni e dell’attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale assunti dal Consiglio Regionale in armonia con gli orientamenti degli Organi statutari centrali. Intrattiene i rapporti con l’Assessorato Regionale alla Sanità, nonché con gli Organi politici, amministrativi e sindacali regionali.
4. L’organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della Federazione sono determinate dallo specifico regolamento.

Art.10 – Settori Specifici
1. Sono costituiti i seguenti Settori Specifici, ognuno dei quali si rapporta ad un Coordinatore Nazionale di Settore:

a) dirigenti medici e veterinari del Ministero della Salute;
b) medici della specialistica ambulatoriale territoriale e della medicina dei servizi;
c) medici dipendenti dagli ospedali classificati e dalla ospedalità privata;
d) medici della guardia medica, del 118 e della continuità assistenziale;
e) medici universitari;
f) medici pensionati;
g) medici non strutturati, inclusi i libero professionisti e gli specializzandi.

2. Spetta alla Direzione Nazionale, a maggioranza assoluta dei componenti, introdurre, elidere o modificare i Settori specifici. Con singoli Regolamenti per ogni Settore Specifico sono definiti: l’articolazione territoriale, le modalità d’elezione dei rappresentanti di Settore a livello provinciale, regionale e nazionale e relativi diritti, nonché gli aspetti economici.

Art.11 – Commissariamento
1. Il Segretario Regionale, di concerto con il Segretario Provinciale, ha facoltà di conferire ad un iscritto della Regione l’incarico di Commissario straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni di Azienda di cui all’art. 7, nella fase di costituzione delle medesime e sino all’insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento applicativo.
2. La gestione commissariale non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Art.12 – Rappresentanza legale
1. La legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Segretario Regionale, per il compimento di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati dal presente statuto alla competenza del Consiglio Regionale ovvero di altro organo.

Art.13 – Quote
1. La quota associativa è individuale e di regola deve essere versata all’Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all’Ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti.
2. Il Consiglio Regionale delibera le modalità di riscossione delle quote per gli iscritti ai settori specifici di cui all’art. 10.

Art.14 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
2. Il Collegio effettua il riscontro contabile dei registri contabili e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in nome e per conto della Federazione Regionale e predispongono una relazione scritta da presentare all’approvazione del Consiglio Regionale, unitamente al conto consuntivo.

Art.15 – Modifiche Statutarie
1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto vanno formalizzate esclusivamente, con motivata relazione, al Consiglio Regionale dal Segretario Regionale.
2. Tali proposte, previo esame in seno alla Consiglio Regionale per opportune osservazioni o suggerimenti, debbono essere poste all’ordine del giorno di un’assemblea appositamente convocata con preavviso di almeno un mese, entro centottanta giorni dalla data di pervenimento delle proposte stesse alla Consiglio Regionale.
3. Copia delle proposte di modifica deve essere inoltrata con dettagliata relazione esplicativa ad ogni membro del Consiglio Regionale contestualmente alla convocazione dello stesso.

Art.16 – Norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme contenute nello statuto della CIMO nazionali ed alle norme di legge in materia.